Art. 2.
(Marchio di qualità).

      1. Le confezioni di pasta di alta qualità possono essere contraddistinte con un marchio di qualità del prodotto.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative a livello nazionale, il marchio di cui al comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le necessarie procedure affinché la denominazione di «pasta tradizionale italiana», sia riconosciuta come specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e conseguentemente iscritta nel registro di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.